Sintesi Articolo 57
La Commissione Europea è autorizzata a adottare atti delegati in specifiche condizioni. Questo potere è conferito per cinque anni a partire dal 17 gennaio 2024 e può essere esteso a meno che non venga opposto dal Parlamento Europeo o dal Consiglio. La delega può essere revocata in qualsiasi momento da questi organi. Prima di adottare un atto delegato, la Commissione deve consultare esperti di ciascuno Stato membro. Una volta adottato un atto, viene notificato al Parlamento Europeo e al Consiglio e entrerà in vigore se nessuno dei due organi si oppone entro tre mesi, prorogabili di altri tre mesi.
- Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
- Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 31, paragrafo 6, e all’articolo 43, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 gennaio 2024. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
- La delega di potere di cui all’articolo 31, paragrafo 6, e all’articolo 43, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
- Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
- L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 6, e dell’articolo 43, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.