Sintesi Articolo 1
Il legislatore stabilisce le norme tecniche per i modelli standard del registro delle informazioni riguardanti gli accordi contrattuali con fornitori terzi di servizi TIC, secondo quanto previsto dall’Articolo 28 DORA.
Il presente Regolamento stabilisce norme tecniche di esecuzione per definire i modelli standard ai fini del registro delle informazioni in relazione a tutti gli accordi contrattuali sull’utilizzo di servizi di tecnologia dell’informazione e della comunicazione (ICT) forniti da fornitori terzi di servizi ICT, come indicato nell’Articolo 28 DORA.