Articolo 51 – Esercizio del potere di imporre sanzioni amministrative e misure di riparazione

Sintesi Articolo 51

Le autorità competenti hanno la flessibilità di imporre sanzioni amministrative e misure correttive direttamente, in collaborazione con altre autorità, per delega o attraverso le autorità giudiziarie, il tutto in conformità con i loro quadri giuridici nazionali. Nella decisione sul tipo e sul livello delle sanzioni o delle misure, le autorità devono considerare vari fattori come la volontarietà o la negligenza della violazione, la sua gravità e durata, la solidità finanziaria della parte responsabile e eventuali violazioni precedenti. Queste considerazioni mirano a garantire che le sanzioni siano adeguate alle circostanze di ciascun caso.

  1. Le autorità competenti esercitano il potere di imporre sanzioni amministrative e misure di riparazione di cui all’articolo 50 in conformità del proprio quadro giuridico nazionale, a seconda dei casi:
    • a) direttamente;
    • b) in collaborazione con altre autorità;
    • c) sotto la propria responsabilità mediante delega ad altre autorità; oppure
    • d) rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.
  2. Per stabilire il tipo e il livello della sanzione amministrativa o della misura di riparazione da imporre a norma dell’articolo 50, le autorità competenti tengono conto della misura in cui la violazione è intenzionale o è dovuta a negligenza e di tutte le altre circostanze pertinenti, tra cui, secondo il caso:
    • a) la rilevanza, la gravità e la durata della violazione;
    • b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
    • c) la solidità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
    • d) l’importanza degli utili realizzati o delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;
    • e) le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;
    • f) il livello di cooperazione che la persona fisica o giuridica responsabile ha dimostrato nei confronti dell’autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione degli utili realizzati o delle perdite evitate da tale persona fisica o giuridica;
    • g) le precedenti violazioni commesse dalla persona fisica o giuridica responsabile.

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