Articolo 41 – Armonizzazione delle condizioni che consentono lo svolgimento delle attività di sorveglianza

Sintesi Articolo 41

Le Autorità Europee di Vigilanza (AEV) sono incaricate di sviluppare progetti di norme tecniche regolamentari attraverso il loro Comitato Congiunto. Queste norme specificheranno vari elementi, comprese le informazioni richieste dai fornitori di servizi di terze parti TIC per la designazione volontaria come critici, il formato per le informazioni presentate e i criteri per la formazione di team congiunti di esame. Le norme dettaglieranno anche come le autorità competenti dovrebbero valutare le misure adottate dai fornitori critici di TIC sulla base delle raccomandazioni dell’Autorità di Sorveglianza Capofila. Le AEV devono presentare questi progetti di norme alla Commissione entro il 17 luglio 2024.

  1. Le AEV, tramite il comitato congiunto, elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
    • a) le informazioni che il fornitore terzo di servizi TIC deve fornire nella domanda di designazione volontaria quale fornitore critico a norma dell’articolo 31, paragrafo 11;
    • b) il contenuto, la struttura e il formato delle informazioni da trasmettere, diffondere o segnalare da parte dei fornitori terzi di servizi TIC ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, compreso il modello per fornire informazioni relative agli accordi di subappalto;
    • c) i criteri per determinare la composizione del gruppo di esaminatori congiunto, garantendo una partecipazione equilibrata dei membri del personale delle AEV e delle autorità competenti interessate, la loro nomina, i compiti e le modalità di lavoro.
    • d) i dettagli della valutazione, da parte delle autorità competenti, delle misure adottate dai fornitori terzi critici di servizi TIC sulla base delle raccomandazioni dell’autorità di sorveglianza capofila ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 3.
  2. Le AEV presentano tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 luglio 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento, adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 1, in conformità della procedura sancita agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

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