Sintesi Articolo 50
La sezione illustra i poteri e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi di DORA. Queste autorità hanno ampi poteri di sorveglianza, investigazione e sanzionamento per garantire la conformità al regolamento. I loro poteri includono l’accesso a documenti rilevanti, la capacità di condurre ispezioni in loco e l’autorità di richiedere misure correttive per qualsiasi violazione. Gli Stati membri sono responsabili di stabilire regole per le sanzioni amministrative e garantirne l’efficace attuazione. Queste sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Le autorità hanno anche il potere di emettere vari tipi di sanzioni amministrative o misure correttive, tra cui ordini di cessazione delle attività non conformi e avvisi pubblici che identificano i trasgressori. Le decisioni sulle sanzioni sono soggette a ricorso.
- Alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari per adempiere i propri compiti ai sensi del presente regolamento.
- I poteri di cui al paragrafo 1 includono almeno i poteri seguenti:
- a) l’avere accesso a qualsiasi documento o dato, detenuto in qualsiasi forma, che l’autorità competente consideri pertinente per lo svolgimento dei propri compiti e la possibilità di riceverne o farne una copia;
- b) lo svolgere ispezioni o indagini in loco comprendenti tra l’altro:
- i) la convocazione di rappresentanti delle entità finanziarie per ottenere spiegazioni scritte od orali su fatti o documenti relativi all’oggetto e alle finalità dell’indagine e registrarne le risposte;
- ii) l’audizione di persone fisiche o giuridiche consenzienti allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all’oggetto dell’indagine;
- c) il richiedere l’applicazione di misure correttive e di riparazione per le violazioni dei requisiti del presente regolamento.
- Fatto salvo il diritto degli Stati membri di imporre sanzioni penali in conformità dell’articolo 52, gli Stati membri stabiliscono norme che prevedano adeguate sanzioni amministrative e misure di riparazione per le violazioni del presente regolamento e ne garantiscono l’effettiva applicazione. Tali sanzioni e misure sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
- Gli Stati membri conferiscono alle autorità competenti il potere di applicare almeno le sanzioni amministrative o misure di riparazione seguenti per le violazioni del presente regolamento:
- a) emanare un ordine che imponga alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento in violazione del presente regolamento e di astenersi dal ripeterlo;
- b) richiedere la cessazione temporanea o permanente di qualsiasi pratica o comportamento che le autorità competenti considerino contrari alle disposizioni del presente regolamento e prevenirne la reiterazione;
- c) adottare qualsiasi tipo di misura, anche di natura pecuniaria, per assicurare che le entità finanziarie continuino a rispettare i requisiti di legge;
- d) chiedere, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto nazionale, le registrazioni esistenti di traffico dati detenute dagli operatori di telecomunicazioni, qualora vi sia il ragionevole sospetto di violazioni del presente regolamento e qualora si ritenga che le registrazioni possano essere pertinenti ai fini delle rispettive indagini; nonché
- e) pubblicare comunicazioni pubbliche, comprese dichiarazioni pubbliche, indicanti l’identità della persona fisica o giuridica e la natura della violazione.
- Qualora il paragrafo 2, lettera c), e il paragrafo 4 si applichino a persone giuridiche, gli Stati membri conferiscono alle autorità competenti il potere di imporre sanzioni amministrative e misure di riparazione, alle condizioni previste dal diritto nazionale, nei confronti di membri dell’organo di gestione e di altre persone che, ai sensi del diritto nazionale, siano responsabili della violazione.
- Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi decisione di imporre sanzioni amministrative o misure di riparazione adottata ai sensi del paragrafo 2, lettera c), sia adeguatamente motivata e preveda il diritto di ricorso.