Articolo 56 – Protezione dei dati

Sintesi Articolo 56

Gli ESA e le autorità competenti sono autorizzati a trattare dati personali solo quando necessario per adempiere ai loro obblighi ai sensi del presente regolamento, come ad esempio per indagini o valutazioni. Tutti i trattamenti di dati personali devono essere conformi sia al Regolamento (UE) 2016/679 che al Regolamento (UE) 2018/1725, secondo quanto applicabile. Salvo diversamente specificato da altre leggi, i dati personali possono essere conservati per un massimo di 15 anni o fino al completamento dei compiti di supervisione, con eccezioni previste per procedimenti giudiziari in corso che richiedono ulteriore conservazione.

  1. Le AEV e le autorità competenti sono autorizzate a trattare i dati personali solo se necessario ai fini dell’adempimento dei rispettivi obblighi e doveri ai sensi del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le indagini, le ispezioni, la richiesta di informazioni, la comunicazione, la pubblicazione, le valutazioni, la verifica e la stesura dei piani di sorveglianza. I dati personali sono trattati a norma del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725, a seconda dei casi.
  2. Salvo nel caso in cui sia altrimenti disposto in altri atti settoriali, i dati personali di cui al paragrafo 1 sono conservati fino all’espletamento degli obblighi di vigilanza applicabili e, in ogni caso, per un periodo massimo di 15 anni, salvo in caso di procedimenti giudiziari in corso che richiedono un’ulteriore conservazione di tali dati.

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