Articolo 21 – Centralizzazione delle segnalazioni di incidenti gravi connessi alle TIC

Sintesi Articolo 21

Le Autorità Europee di Vigilanza (ESAs), in collaborazione con la Banca Centrale Europea (ECB) e l’Agenzia dell’Unione Europea per la Sicurezza Informatica (ENISA), sono incaricate di preparare un rapporto congiunto. Questo rapporto valuterà la fattibilità di creare un’unica piattaforma dell’UE per la segnalazione centralizzata di incidenti significativi legati alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) da parte delle entità finanziarie. Il rapporto coprirà vari aspetti, tra cui i requisiti, i vantaggi, i rischi e i costi associati alla creazione di questa piattaforma. Le ESAs sono tenute a presentare questo rapporto al Parlamento Europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 17 gennaio 2025.

  1. In consultazione con la BCE e l’ENISA, le AEV, tramite il comitato congiunto, redigono una relazione congiunta che valuta la fattibilità dell’ulteriore centralizzazione delle segnalazioni degli incidenti mediante l’istituzione di un polo UE unico per la segnalazione degli incidenti gravi connessi alle TIC da parte delle entità finanziarie. La relazione congiunta esamina i criteri per agevolare il flusso delle segnalazioni di incidenti connessi alle TIC, ridurre i costi associati e corroborare le analisi tematiche per migliorare la convergenza della vigilanza.
  2. La relazione congiunta di cui al paragrafo 1 comprende almeno gli elementi seguenti:
    • a) prerequisiti per l’istituzione di un polo UE unico;
    • b) benefici, limiti e rischi, compresi i rischi associati all’elevata concentrazione di informazioni sensibili;
    • c) la necessaria capacità di garantire l’interoperabilità rispetto ad altri sistemi di segnalazione pertinenti;
    • d) elementi della gestione operativa;
    • e) condizioni di adesione;
    • f) modalità tecniche per l’accesso al polo UE unico da parte delle entità finanziarie e le autorità nazionali competenti;
    • g) una valutazione preliminare dei costi finanziari sostenuti per l’istituzione della piattaforma operativa su cui dovrà fondarsi il polo UE unico, comprese le richieste competenze.
  3. Le AEV presentano la relazione di cui al paragrafo 1 al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 17 gennaio 2025.

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