ITS Articolo 4 – Utilizzo di canali sicuri in caso di deviazione dai canali stabiliti o dai tempi limite

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Sintesi Articolo 4

Le entità finanziarie devono utilizzare canali elettronici sicuri, stabiliti dalle autorità competenti, per inviare notifiche iniziali, report intermedi e finali relativi a incidenti. Se tali canali non sono disponibili, le entità devono informare l’autorità competente utilizzando altri mezzi sicuri, previa consultazione o accordo. Inoltre, se richiesto, devono ripresentare le notifiche o i report attraverso i canali elettronici non appena possibile. Questo garantisce la comunicazione efficace e sicura tra le entità finanziarie e le autorità in caso di incidenti operativi.

  1. Le entità finanziarie devono utilizzare i canali elettronici sicuri stabiliti dalla loro autorità competente per presentare la notifica iniziale e i reoort intermedi e finali.
  2. Qualora le entità finanziarie non siano in grado di utilizzare i canali stabiliti per presentare le notifiche o i report relativi agli incidenti alla loro autorità competente, devono informare l’autorità competente riguardo all’incidente rilevante tramite altri mezzi sicuri, previo consulto o come concordato in precedenza con l’autorità competente. Se richiesto dall’autorità competente, le entità finanziarie devono ripresentare la notifica iniziale, il report intermedio o finale attraverso i canali stabiliti ai sensi del paragrafo 1 non appena sono in grado di farlo.

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