ITS Articolo 6 – Notifica dell’esternalizzazione degli obblighi di segnalazione

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Sintesi Articolo 6

Viene richiesto alle entità finanziarie di informare le autorità competenti se intendono esternalizzare l’obbligo di segnalazione degli incidenti. Questo obbligo include la comunicazione del nome, dei contatti e del codice identificativo della terza parte che si occuperà delle segnalazioni. Le autorità devono essere informate prima della prima notifica nell’ambito dell’accordo di esternalizzazione o immediatamente dopo la conclusione dell’accordo stesso. Inoltre, le entità finanziarie devono notificare alle autorità se l’esternalizzazione viene interrotta o annullata.

Qualora le entità finanziarie intendano esternalizzare l’obbligo di segnalazione degli incidenti in conformità con l’Articolo 19 DORA, incluso quando tale esternalizzazione farà parte di un accordo di esternalizzazione generale e / o a lungo termine, devono informare la loro autorità competente prima della prima notifica o segnalazione nell’ambito di tale accordo e, al più tardi, non appena l’accordo di esternalizzazione è stato concluso. Le entità finanziarie devono fornire all’autorità competente il nome, i dettagli di contatto e un codice di identificazione della terza parte che presenterà le notifiche o i report sugli incidenti per loro conto. Le entità finanziarie devono inoltre informare la loro autorità competente qualora tale esternalizzazione non sia più in atto o sia stata annullata.

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