Articolo 52 – Sanzioni penali

Sintesi Articolo 52

Gli Stati membri hanno l’opzione di rinunciare alle sanzioni amministrative per le violazioni che sono già soggette a sanzioni penali secondo la loro legge nazionale. Se scelgono le sanzioni penali, devono assicurarsi che le autorità competenti possano comunicare efficacemente con le autorità giudiziarie e penali. Ciò allo scopo di agevolare lo scambio di informazioni relative alle indagini penali per violazioni del regolamento, sia all’interno della propria giurisdizione che con altre autorità competenti e agenzie europee di vigilanza come l’EBA, l’ESMA o l’EIOPA.

  1. Gli Stati membri possono decidere di non emanare norme relative a sanzioni amministrative o misure di riparazione per violazioni che, ai sensi del rispettivo diritto nazionale, siano passibili di sanzioni penali.
  2. Qualora abbiano deciso di imporre sanzioni penali per violazioni del presente regolamento, gli Stati membri provvedono affinché siano messe in atto misure adeguate per far sì che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri necessari per stabilire contatti con le autorità giudiziarie, le autorità inquirenti o le autorità di giustizia penale della loro giurisdizione, al fine di ricevere informazioni specifiche sulle indagini o i procedimenti penali avviati per violazioni del presente regolamento, e di trasmetterle alle altre autorità competenti, nonché all’ABE, all’ESMA o all’EIOPA in modo tale che possano adempiere l’obbligo di cooperazione ai fini del presente regolamento.

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