Sintesi Articolo 2
L’articolo definisce le figure coinvolte nella fornitura di servizi TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) per le entità finanziarie. Si distingue tra il “fornitore diretto di servizi TIC di terze parti”, che stipula un accordo contrattuale diretto con l’entità finanziaria o altre entità del gruppo, e il “subappaltatore”, che fornisce servizi a un altro fornitore nella catena di fornitura TIC. Il rango di ciascun fornitore è determinato dalla sua posizione nella catena, con il fornitore diretto classificato come “1” e i subappaltatori con numeri superiori.
- Ai fini del presente Regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
- (a) “fornitore diretto di servizi TIC di terze parti” indica un fornitore di servizi TIC di terze parti o un fornitore di servizi TIC intra-gruppo che ha stipulato un accordo contrattuale con:
- a. un’entità finanziaria per fornire direttamente i suoi servizi TIC a tale entità finanziaria;
- b. un’entità finanziaria o non finanziaria per fornire i suoi servizi ad altre entità finanziarie all’interno dello stesso gruppo.
- Il rango del fornitore diretto di servizi TIC di terze parti nella catena di fornitura dei servizi TIC è sempre “1”.
- (b) “subappaltatore” indica un fornitore di servizi TIC di terze parti o un fornitore di servizi TIC intra-gruppo che fornisce servizi TIC a un altro fornitore di servizi TIC di terze parti nella stessa catena di fornitura dei servizi TIC. Il rango del subappaltatore nella catena di fornitura dei servizi TIC è sempre superiore a “1”;
- (c) “catena di fornitura dei servizi TIC” indica una sequenza di accordi contrattuali collegati al servizio TIC fornito dal fornitore diretto di servizi TIC di terze parti all’entità finanziaria, a partire dal fornitore diretto di servizi TIC di terze parti, che ha uno o più altri fornitori di servizi TIC di terze parti come controparti (subappaltatori);
- (d) “rango” indica la posizione di un fornitore di servizi TIC di terze parti nella catena di fornitura dei servizi TIC. Il rango assegnato a ciascun fornitore di servizi TIC di terze parti è un numero naturale maggiore o uguale a “1”. Più basso è il numero naturale assegnato al rango, più vicina è la relazione all’entità finanziaria.
- (a) “fornitore diretto di servizi TIC di terze parti” indica un fornitore di servizi TIC di terze parti o un fornitore di servizi TIC intra-gruppo che ha stipulato un accordo contrattuale con: