ITS Articolo 2 – Invio congiunto di notifica iniziale, report intermedio e finale

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Sintesi Articolo 2

Viene consentito alle entità finanziarie di unire la notifica iniziale, il report intermedio e / o il report finale in un’unica comunicazione, se le attività regolari sono state ripristinate e / o l’analisi delle root causes è completata. Questa fusione di documenti è permessa solo se vengono rispettate le tempistiche stabilite nell’Articolo 6 degli RTS.

Le entità finanziarie possono unire l’invio di notifica iniziale, report intermedio e / o report finale per fornire due o tutti questi documenti contemporaneamente, qualora le regolari attività siano state ripristinate e / o l’analisi delle root causes sia stata completata, a condizione che i tempi stabiliti nell’Articolo 6 RTS che specifica l’Articolo 20 DORA siano rispettati.

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