Sintesi Articolo 2
Viene richiesto che le entità finanziarie forniscano informazioni generali quando presentano notifiche iniziali, report intermedi e finali. Queste informazioni includono il tipo di report, il nome e il codice LEI dell’entità finanziaria, il tipo di entità autorizzata o registrata, e l’entità che presenta il report. Devono inoltre includere i nomi e i codici LEI delle entità finanziarie nel report aggregato, i dettagli di contatto dei responsabili della comunicazione con l’autorità competente, l’identificazione della capogruppo (se applicabile), e la valuta di riferimento per la segnalazione.
Quando presentano la notifica iniziale, il rapporto intermedio e il rapporto finale, le entità finanziarie devono fornire le seguenti informazioni generali:
a) il tipo di rapporto come indicato nell’Articolo 19 DORA;
b) nome, codice LEI dell’entità finanziaria e specificare quale tipo di entità, tra quelle indicate nell’Articolo 2 DORA, essa è autorizzata o registrata come;
c) nome e codice di identificazione dell’entità che presenta il rapporto per conto dell’entità finanziaria;
d) nomi e codici LEI di tutte le entità finanziarie incluse nel rapporto aggregato, se applicabile;
e) dettagli di contatto delle persone responsabili della comunicazione con l’autorità competente;
f) identificazione della società madre del gruppo, se applicabile; e
g) valuta di riferimento per la segnalazione.