Articolo 59 – Modifiche del regolamento (CE) n. 1060/2009

Sintesi Articolo 59

DORA modifica il Regolamento (CE) n. 1060/2009 stabilendo che le agenzie di rating del credito devono avere procedure amministrative e contabili robuste, controlli interni, processi di valutazione del rischio e gestione del sistema TIC conformi a DORA. Il mancato rispetto di tali requisiti costituisce un’infrazione, aggiornando i criteri per le violazioni secondo il regolamento esistente.

Il regolamento (CE) n. 1060/2009 è così modificato:

  • 1) nell’allegato I, sezione A, punto 4, il primo comma è sostituito dal seguente:
    • «Un’agenzia di rating del credito dispone di procedure amministrative e contabili solide, di meccanismi di controllo interno, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e protezione per la gestione dei sistemi di TIC in conformità del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
    • (*1) Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1).»;”
  • 2) nell’allegato III, il punto 12) è sostituito dal seguente:
    • «12) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 4, quando non dispone di procedure amministrative o contabili solide, di meccanismi di controllo interno, di procedure efficaci per la valutazione del rischio o di meccanismi efficaci di controllo e protezione per la gestione dei sistemi di TIC in conformità del regolamento (UE) 2022/2554, o non instaurando, né mantenendo le procedure di adozione di decisione o le strutture organizzative richieste dal predetto punto.».

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