Articolo 54 – Pubblicazione delle sanzioni amministrative

Sintesi Articolo 54

Le autorità competenti devono pubblicare prontamente le decisioni sulle sanzioni amministrative sui loro siti ufficiali una volta che non sono più possibili appelli. La pubblicazione includerà dettagli sulla violazione, le parti responsabili e le sanzioni. Eccezioni a questa regola possono essere fatte se la pubblicazione di tali informazioni fosse sproporzionata, mettesse a rischio la stabilità del mercato finanziario o interferisse con indagini penali in corso. In tali casi, le autorità possono ritardare la pubblicazione, renderla anonima o astenersi dal pubblicarla. Se vi è un appello contro la sanzione, questo deve essere annotato sul sito web, insieme all’esito. Le pubblicazioni rimarranno online per non più di cinque anni.

  1. Le autorità competenti pubblicano senza indebito ritardo sul proprio sito web ufficiale qualsiasi decisione di imporre sanzioni amministrative contro la quale non vi sia diritto di ricorso, dopo la notifica al destinatario.
  2. La pubblicazione di cui al paragrafo 1 comprende informazioni sul tipo e la natura della violazione, l’identità delle persone responsabili e le sanzioni imposte.
  3. Qualora, in seguito a una valutazione caso per caso, ritenga che la pubblicazione dell’identità, nel caso di persone giuridiche, o dell’identità e dei dati personali, nel caso di persone fisiche, sarebbe sproporzionata, ivi compresi rischi inerenti alla protezione dei dati personali, metterebbe a repentaglio la stabilità dei mercati finanziari o lo svolgimento di un’indagine penale in corso, oppure provocherebbe, nella misura in cui possano essere determinati, danni sproporzionati alla persona coinvolta, l’autorità competente adotta una delle soluzioni seguenti in merito alla decisione di imporre una sanzione amministrativa:
    • a) rinvia la pubblicazione fino al momento in cui cesseranno di esistere tutti i motivi che giustificano la non pubblicazione;
    • b) pubblica la sanzione in forma anonima in maniera conforme al diritto nazionale; oppure
    • c) si astiene dalla pubblicazione, qualora le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti per scongiurare ogni pericolo per la stabilità dei mercati finanziari, oppure quando tale pubblicazione non sarebbe proporzionata alla mitezza della sanzione imposta.
  4. Qualora si decida di pubblicare una sanzione amministrativa in forma anonima, ai sensi del paragrafo 3, lettera b), la pubblicazione dei dati pertinenti può essere rinviata.
  5. Qualora l’autorità competente pubblichi una decisione che impone una sanzione amministrativa che è oggetto di ricorso dinanzi alle pertinenti autorità giudiziarie, le autorità competenti aggiungono immediatamente sul proprio sito web ufficiale tale informazione e, nelle fasi successive, eventuali informazioni correlate all’esito del ricorso. È pubblicata anche ogni decisione giudiziaria che annulli una decisione di imporre una sanzione amministrativa.
  6. Le autorità competenti provvedono affinché le informazioni pubblicate ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 restino sul loro sito web ufficiale unicamente per il periodo necessario ai fini dell’applicazione del presente articolo. Tale periodo non è superiore ai cinque anni dalla sua pubblicazione.

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