Sintesi Articolo 5
L’articolo fornisce le specifiche di dettaglio per mantenere il registro delle informazioni. Questo registro deve includere dati generali sull’entità finanziaria stessa e sulle sue filiali, informazioni sugli accordi contrattuali, sia intra-gruppo che con fornitori terzi di servizi TIC, e dettagli sui fornitori e subappaltatori coinvolti nella catena di fornitura dei servizi TIC. Inoltre, devono essere registrate le funzioni critiche sostenute dai servizi TIC e le valutazioni associate, seguendo specifici modelli e istruzioni forniti nel regolamento. Le entità finanziarie possono aggiungere informazioni extra se necessario.
- Le entità finanziarie devono includere nel registro delle informazioni almeno le seguenti informazioni:
- (a) informazioni generali sull’entità finanziaria che mantiene e aggiorna il registro delle informazioni a livello di entità, sub-consolidato e consolidato, rispettivamente come specificato nel modello RT.01.01 e in conformità con le istruzioni riportate nell’Allegato I del presente Regolamento;
- (b) informazioni generali sulle entità nell’ambito di consolidamento come specificato nel modello RT.01.02 e in conformità con le istruzioni riportate nell’Allegato I del presente Regolamento;
- (c) identificazione delle filiali delle entità finanziarie situate al di fuori del paese d’origine elencate nel modello RT.01.02, ove applicabile, come specificato nel modello RT.01.03 e in conformità con le istruzioni riportate nell’Allegato I del presente Regolamento;
- (d) informazioni generali sugli accordi contrattuali come specificato nel modello RT.02.01 e in conformità con le istruzioni riportate nell’Allegato I del presente Regolamento;
- (e) informazioni specifiche sugli accordi contrattuali come specificato nel modello RT.02.02 e in conformità con le istruzioni riportate nell’Allegato I del presente Regolamento;
- (f) informazioni sui collegamenti tra accordi contrattuali intra-gruppo e accordi contrattuali con fornitori di servizi TIC di terze parti che non fanno parte del gruppo utilizzando i numeri di riferimento contrattuali quando parte della catena di fornitura dei servizi TIC è intra-gruppo, come specificato nel modello RT.02.03 e in conformità con le istruzioni riportate nell’Allegato I del presente Regolamento;
- (g) informazioni sui collegamenti tra accordi contrattuali intra-gruppo e accordi contrattuali con fornitori di servizi TIC di terze parti che non fanno parte del gruppo utilizzando i numeri di riferimento contrattuali quando parte della catena di fornitura dei servizi TIC è intra-gruppo, come specificato nel modello RT.02.03 e in conformità con le istruzioni riportate nell’Allegato I del presente Regolamento;
- (h) informazioni sulle entità che firmano gli accordi contrattuali con i fornitori diretti di servizi TIC di terze parti per la ricezione di servizi TIC o per conto delle entità che utilizzano i servizi TIC come specificato nel modello RT.03.01 e in conformità con le istruzioni riportate nell’Allegato I del presente Regolamento;
- (i) identificazione dei fornitori di servizi TIC di terze parti che firmano gli accordi contrattuali per la fornitura di uno o più servizi TIC come specificato nel modello RT.03.02 e in conformità con le istruzioni riportate nell’Allegato I del presente Regolamento;
- (j) identificazione delle entità che firmano gli accordi contrattuali per la fornitura di servizi TIC ad altre entità nell’ambito di consolidamento come specificato nel modello RT.03.03 e in conformità con le istruzioni riportate nell’Allegato I del presente Regolamento;
- (k) informazioni sulle entità che utilizzano i servizi TIC forniti dai fornitori di servizi TIC di terze parti come specificato nel modello RT.04.01 e in conformità con le istruzioni riportate nell’Allegato I del presente Regolamento;
- (l) informazioni sui fornitori diretti di servizi TIC di terze parti e sui subappaltatori, come specificato nel modello RT.05.01 e in conformità con le istruzioni riportate nell’Allegato I del presente Regolamento;
- (m) informazioni sulla catena di fornitura dei servizi TIC, come specificato nel modello RT.05.02 e in conformità con le istruzioni riportate nell’Allegato I del presente Regolamento;
- (n) informazioni sull’identificazione delle funzioni come specificato nel modello RT.06.01 e in conformità con le istruzioni riportate nell’Allegato I del presente Regolamento;
- (o) informazioni sulla valutazione dei servizi TIC forniti da fornitori di servizi TIC di terze parti a sostegno di una funzione critica o importante o di una parte rilevante di essa, come specificato nel modello RT.07.01 e in conformità con le istruzioni riportate nell’Allegato I del presente Regolamento;
- (p) informazioni sulle definizioni interne utilizzate dalle entità finanziarie e sui termini inclusi in elenchi chiusi e tassonomie utilizzate durante la compilazione dei modelli come specificato nel modello RT.99.01 e in conformità con le istruzioni riportate nell’Allegato I del presente Regolamento.
- Ove rilevante per i loro scopi di gestione del rischio o gestione contrattuale, le entità finanziarie possono includere nel registro delle informazioni ulteriori informazioni non specificate nel presente Regolamento, nel formato più appropriato per tali informazioni aggiuntive.