Sintesi Articolo 3
Le entità finanziarie devono fornire una notifica iniziale dettagliata in caso di incidente, includendo specifiche informazioni. Queste includono il codice di riferimento dell’incidente, la data e l’ora di rilevamento, una descrizione dell’incidente, i criteri di classificazione che ne hanno determinato la segnalazione, gli Stati membri coinvolti, dettagli su come l’incidente è stato scoperto e sulla sua origine, se noti. Inoltre, devono indicare se è stato attivato un piano di continuità operativa e se l’incidente è stato riclassificato da rilevante a non rilevante, oltre ad altre informazioni pertinenti.
Le entità finanziarie devono fornire almeno le seguenti informazioni riguardanti l’incidente nella notifica iniziale:
a) codice di riferimento dell’incidente;
b) data e ora di rilevamento e classificazione dell’incidente;
c) descrizione dell’incidente;
d) criteri di classificazione che hanno attivato la segnalazione dell’incidente come stabilito negli Articoli da 1 a 8 ITS;
e) Stati membri interessati dall’incidente, se applicabile;
f) informazioni su come l’incidente è stato scoperto;
g) informazioni sull’origine dell’incidente, se disponibili;
h) indicazione se è stato attivato un piano di continuità operativa;
i) informazioni sulla riclassificazione dell’incidente da rilevante a non rilevante, se applicabile; e
j) altre informazioni, se disponibili.