RTS Articolo 3 – Contenuto della notifica iniziale

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Sintesi Articolo 3

Le entità finanziarie devono fornire una notifica iniziale dettagliata in caso di incidente, includendo specifiche informazioni. Queste includono il codice di riferimento dell’incidente, la data e l’ora di rilevamento, una descrizione dell’incidente, i criteri di classificazione che ne hanno determinato la segnalazione, gli Stati membri coinvolti, dettagli su come l’incidente è stato scoperto e sulla sua origine, se noti. Inoltre, devono indicare se è stato attivato un piano di continuità operativa e se l’incidente è stato riclassificato da rilevante a non rilevante, oltre ad altre informazioni pertinenti.

Le entità finanziarie devono fornire almeno le seguenti informazioni riguardanti l’incidente nella notifica iniziale:

a) codice di riferimento dell’incidente;

b) data e ora di rilevamento e classificazione dell’incidente;

c) descrizione dell’incidente;

d) criteri di classificazione che hanno attivato la segnalazione dell’incidente come stabilito negli Articoli da 1 a 8 ITS;

e) Stati membri interessati dall’incidente, se applicabile;

f) informazioni su come l’incidente è stato scoperto;

g) informazioni sull’origine dell’incidente, se disponibili;

h) indicazione se è stato attivato un piano di continuità operativa;

i) informazioni sulla riclassificazione dell’incidente da rilevante a non rilevante, se applicabile; e

j) altre informazioni, se disponibili.

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