RTS Articolo 6 – Tempi limite per notifica iniziale, report intermedio e report finale

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Sintesi Articolo 6

Si stabiliscono i tempi limite per la presentazione delle notifiche relative a incidenti significativi da parte delle entità finanziarie. La notifica iniziale deve essere inviata entro 4 ore dalla classificazione dell’incidente, e comunque non oltre 24 ore dalla sua scoperta. Un report intermedio deve essere inviato entro 72 ore dalla notifica iniziale, mentre il report finale deve essere presentato entro un mese dall’ultimo report intermedio aggiornato. In caso di ritardi, l’entità deve informare l’autorità competente tempestivamente. Eccezioni si applicano ad alcune entità finanziarie essenziali o sistemiche.

  1. I tempi limite per la presentazione della notifica iniziale, del report intermedio e del report finale sono i seguenti:
    • a) La notifica iniziale deve essere presentata il prima possibile entro 4 ore dal momento della classificazione dell’incidente come rilevante, ma non oltre 24 ore dal momento in cui l’entità finanziaria è venuta a conoscenza dell’incidente.
    • b) Un report intermedio deve essere presentato entro e non oltre 72 ore dalla presentazione della notifica iniziale, anche se lo stato o la gestione dell’incidente non sono cambiati. Le entità finanziarie devono presentare senza indebito ritardo un report intermedio aggiornato, in ogni caso, quando le attività regolari sono state ripristinate.
    • c) Il report finale deve essere presentato entro e non oltre un mese dalla presentazione dell’ultimo report intermedio aggiornato.
  2. Qualora un incidente che non è stato classificato come rilevante entro le 24 ore venga classificato come rilevante in una fase successiva, l’entità finanziaria deve presentare la notifica iniziale entro quattro ore dalla classificazione dell’incidente.
  3. Qualora le entità finanziarie non siano in grado di presentare la notifica iniziale, il report intermedio o il report finale entro i tempi stabiliti nel paragrafo 1, devono informare l’autorità competente senza indebito ritardo, ma non oltre il rispettivo termine per la presentazione della notifica / report, e spiegare le ragioni del ritardo.
  4. Qualora il termine per la presentazione di una notifica iniziale, di un report intermedio o di un report finale cada in un giorno festivo o in un giorno di chiusura delle banche nello Stato Membro dell’entità finanziaria segnalante, l’entità finanziaria può presentare la notifica iniziale, il report intermedio o il report finale entro mezzogiorno del giorno lavorativo successivo.
  5. Il paragrafo 4 non si applica per la presentazione di una notifica iniziale e di un report intermedio da parte di istituti di credito, controparti centrali, gestori di sedi di negoziazione e altre entità finanziarie identificate come entità essenziali o importanti in conformità alle norme nazionali che recepiscono l’Articolo 3 della NIS2, o entità finanziarie dichiarate significative o sistemiche dall’autorità competente. In questo caso, le entità finanziarie devono applicare i termini stabiliti nel paragrafo 1.

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