È pertanto opportuno limitare l’ambito di applicazione dei pertinenti articoli relativi al rischio operativo, in base ai quali nei regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 era stato conferito il mandato di adottare atti delegati e di esecuzione, allo scopo di riprendere nel presente regolamento tutte le disposizioni sugli aspetti relativi alla resilienza operativa digitale che oggi fanno parte di quei regolamenti.