Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ossia il conseguimento di un elevato livello di resilienza operativa digitale per le entità finanziarie regolamentate, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto richiede l’armonizzazione di varie norme differenti nel diritto dell’Unione e nel diritto nazionale, ma, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.