35. Esclusione dei Servizi Telefonici Tradizionali

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Al fine di mantenere un elevato livello di resilienza operativa digitale per l’intero settore finanziario e al tempo stesso tenere il passo con gli sviluppi tecnologici, il presente regolamento dovrebbe affrontare i rischi derivanti da tutti i tipi di servizi TIC. A tal fine la definizione di servizi TIC nel contesto del presente regolamento dovrebbe essere intesa in senso lato e includere i servizi digitali e di dati forniti attraverso sistemi di TIC a uno o più utenti interni o esterni su base continuativa. Tale definizione dovrebbe includere, ad esempio, i cosiddetti servizi «over the top», che rientrano nella categoria dei servizi di comunicazione elettronica. Dovrebbe essere esclusa solo la limitata categoria dei servizi telefonici analogici tradizionali che possono essere considerati servizi di rete telefonica pubblica commutata (Public Switched Telephone Network — PSTN), servizi di rete terrestre, servizio telefonico tradizionale di base (Plain Old Telephone Service — POTS) o servizi di telefonia fissa.

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