I prestatori di servizi di informazione sui conti di cui all’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366 rientrano esplicitamente nell’ambito di applicazione del presente regolamento, tenendo conto della natura specifica delle loro attività e dei rischi che ne derivano. Inoltre, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento esentati a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e dell’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366 rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento anche se non hanno ottenuto l’autorizzazione a norma della direttiva 2009/110/CE a emettere moneta elettronica o se non hanno ottenuto l’autorizzazione a norma della direttiva (UE) 2015/2366 a prestare ed eseguire servizi di pagamento. Tuttavia, gli uffici postali di cui all’articolo 2, paragrafo 5, punto 3), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15) sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento. L’autorità competente per gli istituti di pagamento esentati a norma della direttiva (UE) 2015/2366, gli istituti di moneta elettronica esentati a norma della direttiva 2009/110/CE e i prestatori di servizi di informazione sui conti di cui all’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366, dovrebbe essere l’autorità competente designata a norma dell’articolo 22 della direttiva (UE) 2015/2366.