Il presente regolamento permette alle entità finanziarie di fissare i loro obiettivi di tempo di ripristino e punto di ripristino (recovery time and recovery point objectives) in maniera flessibile e quindi di fissare tali obiettivi tenendo conto della natura e della criticità delle funzioni pertinenti nonché di eventuali esigenze aziendali specifiche, ma per fissare tali obiettivi dovrebbero comunque essere tenute a effettuare una valutazione del potenziale impatto sull’efficienza del mercato.