52. Migliorare la Condivisione delle Informazioni tra Autorità ed Enti Finanziari

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La segnalazione diretta dovrebbe consentire alle autorità di vigilanza finanziaria di avere immediato accesso alle informazioni relative agli incidenti gravi connessi alle TIC. Le autorità di vigilanza finanziaria dovrebbero a loro volta trasmettere i dettagli relativi agli incidenti gravi connessi alle TIC alle pubbliche autorità non finanziarie [quali le competenti autorità e i punti di contatto unici a norma della direttiva (UE) 2022/2555, le autorità nazionali per la protezione dei dati e le autorità di contrasto per gli incidenti gravi connessi alle TIC di natura penale], al fine di migliorare la consapevolezza di tali autorità in merito a tali incidenti e, nel caso dei CSIRT, di agevolare la tempestiva assistenza che può essere fornita alle entità finanziarie, se del caso. Gli Stati membri dovrebbero, inoltre, poter stabilire che le entità finanziarie stesse debbano fornire tali informazioni alle autorità pubbliche al di fuori del settore dei servizi finanziari. Tali flussi di informazioni dovrebbero consentire alle entità finanziarie di beneficiare rapidamente di qualsiasi contributo tecnico pertinente, di consulenza sui rimedi e del successivo seguito dato da tali autorità. Le informazioni sugli incidenti gravi connessi alle TIC dovrebbero essere oggetto di comunicazione reciproca: le autorità di vigilanza finanziaria dovrebbero fornire all’entità finanziaria tutti i riscontri o gli orientamenti necessari, mentre le AEV dovrebbero condividere, in forma anonima, le analisi delle minacce informatiche e le vulnerabilità concernenti un determinato incidente, per promuovere una più ampia difesa collettiva.

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