I test congiunti ai sensi del presente regolamento – che comportano la partecipazione di diverse entità finanziarie a un TLPT e per cui un fornitore terzo di servizi TIC può direttamente stipulare accordi contrattuali con un soggetto incaricato dello svolgimento dei test esterno — dovrebbero essere ammessi solo qualora ci si attenda ragionevolmente che la qualità o la sicurezza dei servizi prestati dal fornitore terzo di servizi TIC a clienti che sono entità non rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, o la riservatezza dei dati relativi a tali servizi, subiscano ripercussioni negative. I test congiunti dovrebbero inoltre essere soggetti a garanzie (direzione da parte di un’entità finanziaria designata, calibrazione del numero di entità finanziarie partecipanti), al fine di assicurare un rigoroso esercizio di test per le entità finanziarie coinvolte che soddisfano gli obiettivi del TLPT conformemente al presente regolamento.