A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea e fatto salvo il controllo giurisdizionale della Corte di giustizia, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la responsabilità degli Stati membri in relazione a funzioni essenziali dello Stato riguardanti la sicurezza pubblica, la difesa e la tutela della sicurezza nazionale, ad esempio per quanto riguarda la fornitura di informazioni che sarebbero contrarie alla tutela della sicurezza nazionale.