18. Entità finanziarie integrate nella NIS2

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Per consentire l’apprendimento intersettoriale e attingere efficacemente alle esperienze di altri settori nella lotta alle minacce informatiche, le entità finanziarie di cui alla direttiva (UE) 2022/2555 dovrebbero continuare a far parte dell’«ecosistema» di quella direttiva [ad esempio il gruppo di cooperazione e i gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT)]. Le AEV e le autorità nazionali competenti dovrebbero poter partecipare alle discussioni strategiche delle politiche e ai lavori tecnici del gruppo di cooperazione ai sensi della direttiva, nonché scambiare informazioni e cooperare maggiormente con i punti di contatto unici designati o istituiti in conformità di tale direttiva. Le autorità competenti previste dal presente regolamento dovrebbero anche consultare i CSIRT e collaborare con loro. Le autorità competenti dovrebbero inoltre poter chiedere il parere tecnico delle autorità competenti designate o istituite in conformità della direttiva (UE) 2022/2555 e concludere accordi di cooperazione volti a garantire meccanismi di coordinamento efficaci e di risposta rapida.

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