Date le forti interconnessioni tra la resilienza digitale e la resilienza fisica delle entità finanziarie, nel presente regolamento e nella direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio è necessario seguire un approccio coerente per quanto riguarda la resilienza dei soggetti critici. Dato che la resilienza fisica delle entità finanziarie è affrontata in modo globale dagli obblighi di gestione dei rischi informatici e di segnalazione disciplinati dal presente regolamento, gli obblighi di cui ai capi III e IV della direttiva (UE) 2022/2557 non dovrebbero applicarsi alle entità finanziarie che rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva.