39. Entità finanziarie specifiche escluse dalla regolamentazione

Home » Recitals (Considerando) » 39. Entità finanziarie specifiche escluse dalla regolamentazione

Alcune entità finanziarie beneficiano di esenzioni o sono soggette a un quadro normativo meno rigoroso a norma della pertinente normativa settoriale dell’Unione. Tali entità finanziarie includono i gestori di fondi di investimento alternativi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (16), le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 4 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e gli enti pensionistici aziendali o professionali che gestiscono schemi pensionistici che contano congiuntamente non più di 15 aderenti in totale. Alla luce di tali esenzioni non sarebbe proporzionato includere tali entità finanziarie nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Inoltre, il presente regolamento riconosce le specificità della struttura del mercato dell’intermediazione assicurativa, con la conseguenza che gli intermediari assicurativi, gli intermediari riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che rientrano nella definizione di microimprese o di piccole o medie imprese non dovrebbero essere soggetti al presente regolamento.

Tutti i recitals