Poiché le entità di cui all’articolo 2, paragrafo 5, punti da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE sono escluse dall’ambito di applicazione di tale direttiva, gli Stati membri dovrebbero quindi poter scegliere di esentare dall’applicazione del presente regolamento tali entità situate nei rispettivi territori.