42. Gestione semplificata del rischio TIC per entità più piccole

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A norma del diritto settoriale dell’Unione, alcune entità finanziarie sono soggette a requisiti meno rigorosi o esenzioni per motivi legati alle loro dimensioni o ai servizi che forniscono. Tale categoria di entità finanziarie include le imprese di investimento piccole e non interconnesse, i piccoli enti pensionistici aziendali o professionali che possono essere esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 alle condizioni di cui all’articolo 5 di tale direttiva dallo Stato membro interessato e che gestiscono schemi pensionistici che contano congiuntamente non più di cento aderenti in totale, nonché gli enti esentati a norma della direttiva 2013/36/UE. Pertanto, conformemente al principio di proporzionalità e al fine di preservare lo spirito della normativa settoriale dell’Unione, è altresì opportuno che tali entità finanziarie siano soggette a un quadro semplificato per la gestione dei rischi informatici a norma del presente regolamento. La proporzionalità del quadro per la gestione dei rischi informatici riguardante tali entità finanziarie non dovrebbe essere modificata dalle norme tecniche di regolamentazione che devono essere elaborate dalle AEV. Inoltre, conformemente al principio di proporzionalità, è opportuno che anche gli istituti di pagamento di cui all’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366 e gli istituti di moneta elettronica di cui all’articolo 9 della direttiva 2009/110/CE esentati conformemente al diritto nazionale che recepisce tali atti giuridici dell’Unione siano soggetti a un quadro semplificato per la gestione dei rischi informatici a norma del presente regolamento, mentre gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica che non sono stati esentati conformemente al rispettivo diritto nazionale che recepisce la normativa settoriale dell’Unione dovrebbero rispettare il quadro generale stabilito dal presente regolamento.

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