Analogamente, al fine di allineare il presente regolamento all’ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18), è altresì opportuno escludere dall’ambito di applicazione del presente regolamento le persone fisiche e giuridiche di cui agli articoli 2 e 3 di tale direttiva che sono autorizzate a prestare servizi di investimento senza dover ottenere un’autorizzazione a norma della direttiva 2014/65/UE. Tuttavia l’articolo 2 della direttiva 2014/65/UE esclude anche dall’ambito di applicazione di tale direttiva le entità considerate entità finanziarie ai fini del presente regolamento, quali i depositari centrali di titoli, gli organismi d’investimento collettivo o le imprese di assicurazione e di riassicurazione. L’esclusione dall’ambito di applicazione del presente regolamento delle persone e delle entità di cui agli articoli 2 e 3 di tale direttiva non dovrebbe comprendere tali depositari centrali di titoli, organismi d’investimento collettivo o imprese di assicurazione e di riassicurazione.