Analogamente, anche le entità finanziarie che forniscono servizi TIC ad altre entità finanziarie, pur appartenendo alla categoria dei fornitori terzi di servizi TIC ai sensi del presente regolamento, dovrebbero essere esentate dal quadro di sorveglianza in quanto già soggette ai meccanismi di vigilanza istituiti dalla pertinente normativa dell’Unione in materia di servizi finanziari. Ove applicabile, le autorità competenti dovrebbero tenere conto, nell’ambito delle loro attività di vigilanza, dei rischi informatici posti alle entità finanziarie dalle entità finanziarie che forniscono servizi TIC. Allo stesso modo, a causa degli attuali meccanismi di monitoraggio dei rischi a livello di gruppo, la stessa esenzione dovrebbe essere introdotta per i fornitori terzi di servizi TIC che prestano servizi prevalentemente alle entità del loro stesso gruppo. Anche i fornitori terzi di servizi TIC che prestano servizi TIC unicamente in uno Stato membro a entità finanziarie attive solo in tale Stato membro dovrebbero essere esentati dal meccanismo di designazione a causa delle loro attività limitate e della mancanza di impatto transfrontaliero..