Il quadro di sorveglianza dovrebbe applicarsi solo ai fornitori terzi critici di servizi TIC. Dovrebbe pertanto esserci un meccanismo di designazione, in modo da tenere conto della dimensione e della natura della dipendenza del settore finanziario da tali fornitori terzi di servizi TIC. Tale meccanismo dovrebbe comportare una serie di criteri quantitativi e qualitativi per fissare i parametri di criticità come base per l’inclusione nel quadro di sorveglianza. Al fine di garantire l’accuratezza di tale valutazione, e indipendentemente dalla struttura aziendale del fornitore terzo di servizi TIC, tali criteri, nel caso di un fornitore terzo di servizi TIC appartenente a un gruppo più ampio, dovrebbero prendere in considerazione l’intera struttura del gruppo del fornitore terzo di servizi TIC. Da un lato, i fornitori terzi critici di servizi TIC, che non sono designati automaticamente in virtù dell’applicazione di tali criteri, dovrebbero avere la possibilità di aderire al quadro di sorveglianza su base volontaria; dall’altro, i fornitori terzi di servizi TIC, che sono già soggetti ai quadri dei meccanismi di sorveglianza che sostengono l’assolvimento dei compiti del Sistema europeo di banche centrali di cui all’articolo 127, paragrafo 2, TFUE, dovrebbero esserne esentati.