83. Vigilanza Transfrontaliera per Fornitori Critici di TIC

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I fornitori terzi critici di servizi TIC dovrebbero essere in grado di fornire servizi TIC da ovunque nel mondo, non necessariamente o non solo da locali situati nell’Unione. Le attività di sorveglianza dovrebbero essere svolte in primo luogo in locali situati nell’Unione e interagendo con soggetti situati nell’Unione, comprese le imprese figlie istituite da fornitori terzi critici di servizi TIC a norma del presente regolamento. Tuttavia, tali azioni all’interno dell’Unione potrebbero essere insufficienti per consentire all’autorità di sorveglianza capofila di svolgere pienamente ed efficacemente i propri compiti ai sensi del presente regolamento. L’autorità di sorveglianza capofila dovrebbe pertanto essere in grado di esercitare i pertinenti poteri di sorveglianza anche nei paesi terzi. L’esercizio di tali poteri nei paesi terzi dovrebbe consentire all’autorità di sorveglianza capofila di esaminare le strutture dalle quali i servizi TIC o di assistenza tecnica sono effettivamente forniti o gestiti dal fornitore terzo critico di servizi TIC, e dovrebbe fornire all’autorità di sorveglianza capofila una comprensione completa e operativa della gestione dei rischi informatici da parte del fornitore terzo critico di servizi TIC. La possibilità per l’autorità di sorveglianza capofila, in quanto agenzia dell’Unione, di esercitare poteri al di fuori del territorio dell’Unione dovrebbe essere debitamente inquadrata da condizioni pertinenti, in particolare il consenso del fornitore terzo critico di servizi TIC interessato. Analogamente, le autorità pertinenti del paese terzo dovrebbero essere informate dell’esercizio nel proprio territorio delle attività dell’autorità di sorveglianza capofila e non esservisi opposte. Tuttavia, al fine di garantire un’attuazione efficace e fatte salve le rispettive competenze delle istituzioni dell’Unione e degli Stati membri, tali poteri devono altresì essere pienamente basati sulla conclusione di accordi di cooperazione amministrativa con le autorità pertinenti del paese terzo interessato. Il presente regolamento dovrebbe pertanto consentire alle AEV di concludere accordi di cooperazione amministrativa con le autorità pertinenti dei paesi terzi, che non dovrebbero altrimenti generare obblighi giuridici in capo all’Unione e ai suoi Stati membri.

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