L’obbligo di istituire un’impresa figlia nell’Unione non dovrebbe impedire al fornitore terzo critico di servizi TIC di prestare servizi TIC e il relativo sostegno tecnico da impianti e infrastrutture situati al di fuori dell’Unione. Il presente regolamento non impone un obbligo di localizzazione dei dati poiché non impone di conservare o trattare i dati nell’Unione.