82. Nessun requisito per l’archiviazione dei dati nell’UE

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L’obbligo di istituire un’impresa figlia nell’Unione non dovrebbe impedire al fornitore terzo critico di servizi TIC di prestare servizi TIC e il relativo sostegno tecnico da impianti e infrastrutture situati al di fuori dell’Unione. Il presente regolamento non impone un obbligo di localizzazione dei dati poiché non impone di conservare o trattare i dati nell’Unione.

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