L’esercizio della sorveglianza dovrebbe essere guidato da tre principi operativi volti a garantire: a) uno stretto coordinamento tra le AEV nel loro ruolo di autorità di sorveglianza capofila, attraverso una rete di sorveglianza comune, b) la coerenza con il quadro istituito dalla direttiva (UE) 2022/2555 (attraverso una consultazione volontaria degli organismi ai sensi di tale direttiva per evitare la duplicazione di misure rivolte ai fornitori terzi critici di servizi TIC), e c) l’applicazione della diligenza per ridurre al minimo il rischio potenziale di perturbazione dei servizi forniti dai fornitori terzi critici di servizi TIC ai clienti che sono entità non rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento.