Per quantificare e qualificare ulteriormente i criteri per la designazione di fornitori terzi di servizi TIC come critici e per armonizzare le commissioni per le attività di sorveglianza, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell’articolo 290 TFUE al fine di integrare il presente regolamento precisando ulteriormente l’impatto sistemico che un guasto o un’indisponibilità operativa presso un fornitore terzo di servizi TIC potrebbe esercitare sulle entità finanziarie cui fornisce servizi TIC, il numero di enti a rilevanza sistemica a livello globale (global systemically important institutions — G-SII) o di altri enti a rilevanza sistemica (other systemically important institutions — O-SII) che dipendono dal rispettivo fornitore terzo di servizi TIC, il numero di fornitori terzi di servizi TIC attivi su uno specifico mercato, i costi della migrazione di dati e di carichi di lavoro relativi alle TIC ad altri fornitori terzi di servizi TIC, nonché l’importo delle commissioni per le attività di sorveglianza e le relative modalità di pagamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (22). In particolare, al fine di garantire la partecipazione su un piede di parità alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.