Al fine di garantire il corretto esercizio dei propri compiti ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero detenere tutti i necessari poteri per vigilare, indagare e imporre sanzioni. Esse dovrebbero, in linea di principio, pubblicare avvisi relativi alle sanzioni amministrative che irrogano. Poiché è possibile che entità finanziarie e fornitori terzi di servizi TIC siano stabiliti in Stati membri diversi e siano sottoposti a vigilanza da parte di differenti autorità competenti, è opportuno che l’applicazione del presente regolamento sia agevolata, da una parte, attraverso una stretta cooperazione tra le autorità competenti interessate, compresa la BCE per quanto riguarda i compiti specifici a essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, e, dall’altra, mediante consultazioni con le AEV tramite il reciproco scambio di informazioni e l’offerta di assistenza nel contesto delle attività di vigilanza pertinenti.