Per promuovere la convergenza e l’efficienza negli approcci di vigilanza quando si affrontano rischi relativi alle TIC derivanti da terzi nel settore finanziario, nonché per rafforzare la resilienza operativa digitale delle entità finanziarie che dipendono da fornitori terzi critici di servizi TIC per la fornitura di servizi TIC che sostengono la fornitura dei servizi finanziari e contribuire così a preservare la stabilità del sistema finanziario dell’Unione e l’integrità del mercato interno per i servizi finanziari, è opportuno assoggettare i fornitori terzi critici di servizi TIC a un quadro di sorveglianza dell’Unione. Sebbene l’istituzione del quadro di sorveglianza sia giustificata dal valore aggiunto di un’azione intrapresa a livello dell’Unione e in virtù del ruolo intrinseco e delle specificità dell’utilizzo dei servizi TIC nella fornitura di servizi finanziari, è opportuno ricordare, nel contempo, che tale soluzione appare adeguata solo nel contesto del presente regolamento, che tratta specificamente della resilienza operativa digitale nel settore finanziario. Tuttavia, tale quadro di sorveglianza non dovrebbe essere considerato un nuovo modello di vigilanza dell’Unione in altri settori delle attività e dei servizi finanziari.