81. Garantire l’Applicazione delle Sanzioni per i Fornitori Cruciali di TIC

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In tale contesto, la necessità dell’autorità di sorveglianza capofila di imporre penalità di mora per obbligare i fornitori terzi critici di servizi TIC a rispettare gli obblighi in materia di trasparenza e accesso di cui al presente regolamento non dovrebbe essere messa a repentaglio dalle difficoltà derivanti dall’applicazione di tali penalità di mora in relazione a fornitori terzi critici di servizi TIC stabiliti in paesi terzi. Al fine di garantire l’applicabilità di tali penalità e consentire una rapida introduzione delle procedure a tutela dei diritti della difesa dei fornitori terzi critici di servizi TIC nel contesto del meccanismo di designazione e della formulazione di raccomandazioni, tali fornitori terzi critici di servizi TIC che forniscono alle entità finanziarie servizi che incidono sulla fornitura di servizi finanziari dovrebbero essere tenuti a mantenere un’adeguata presenza commerciale nell’Unione. Data la natura della sorveglianza e l’assenza di accordi comparabili in altre giurisdizioni, non esistono meccanismi alternativi adeguati che garantiscano tale obiettivo mediante una cooperazione efficace con le autorità di vigilanza finanziaria nei paesi terzi in relazione al monitoraggio dell’impatto dei rischi operativi digitali posti dai fornitori terzi di servizi TIC sistemici, che rientrano nella designazione di fornitori terzi critici di servizi TIC stabiliti in paesi terzi. Pertanto, onde continuare a fornire servizi TIC a entità finanziarie nell’Unione, un fornitore terzo di servizi TIC stabilito in un paese terzo che sia stato designato come critico a norma del presente regolamento dovrebbe stipulare, entro 12 mesi da tale designazione, tutti gli accordi necessari per garantire la propria integrazione nell’Unione, mediante l’istituzione di un’impresa figlia, quale definita nell’acquis dell’Unione, segnatamente nella direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21).

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